Regolamento Comunale relativo agli impianti per sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi

Capo I

Norme generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1.      Il regolamento viene adottato, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella legge citata, nel D.M. n. 381/98 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana”, nonché a quelli espressi dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54.

2.      .Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l’erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), di trasmissione radiofonica e televisiva e di altri servizi similari disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n.36 e dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, di seguito denominati “impianti”.

Art. 2

Minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici

1.      Il Comune tutela la salute umana, l’ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

2.      I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II

Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

Art. 3

Inserimento ambientale

1.      I gestori degli impianti di cui all’art.1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell’ambiente circostante.

2.      A tale scopo i richiedenti l’autorizzazione devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l’impatto estetico e ambientale.

Art. 4

Localizzazione

1.      Non è ammessa la localizzazione di impianti all’interno della aree sensibili di tipo b), come definite dall’art. 5 del presente regolamento.

2.      I nuovi impianti devono, di norma, essere situati su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, valutando prioritariamente, insieme agli uffici tecnici comunali, quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici sia da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l’impatto visivo.

3.      Al fine di ridurre l’impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura.

4.      Nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

5.      Gli impianti esistenti installati su edifici vincolati, o di particolare valore storico architettonico e monumentale di cui al comma precedente devono acquisire entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento il parere favorevole della S.B.A.A.A.S.  Nel caso in cui questo non sia concesso, devono essere delocalizzati entro un anno dal termine predetto. A tal fine i gestori, entro tre mesi dallo stesso termine, devono presentare al Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, proposte di localizzazione alternativa.

6.      Gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni di cui ai comma 4 e 5, devono essere ricondotti a conformità entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento; a tal fine, le proposte devono pervenire al Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro tre mesi.

Art. 5

Aree sensibili

1.      Il presente regolamento, ai sensi della legislazione vigente in materia e nel rispetto dei criteri generali contenuti nella delibera del consiglio regionale n.12 del 16.1.2002, individua due tipi di aree sensibili: a) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale, nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti e b) aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità abitativa.

2.      Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) che causano impatto visivo devono essere individuati dagli uffici comunali entro tre mesi dall’approvazione del presente regolamento e devono essere modificati nei tempi stabiliti  dall’Amministrazione.

3.      Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) devono perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità di 0,5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e di 3V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della L.R. n. 54/2000, misurati secondo le disposizioni di cui all’art.4, comma 2 del D.M. 10 settembre 1998, n. 381 e degli allegati B e C dello stesso D.M.

4.      I termini per la presentazione dei progetti per lo spostamento sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

Art. 6

Individuazione cartografica degli impianti

1.      La cartografia comunale allegata al presente regolamento individua le aree sensibili di tipo a) e di tipo b) e localizza gli impianti esistenti, suddivisi per gestore.

Art. 7

Catasto degli impianti

1.      Gli uffici comunali preposti curano il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.

2.      Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare al comune, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell’impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti e la localizzazione.

3.      Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche e alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

4.      I dati raccolti sono inviati periodicamente alla regione.

Capo III

Programma annuale e procedura di valutazione di impatto ambientale

Art. 8

Programmi annuali delle installazioni

1.      Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti nel territorio comunale, ciascun gestore di rete per telefonia mobile presenta entro il 30 settembre di ogni anno al comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell’anno successivo, corredato da:

a.       planimetria con la localizzazioni degli impianti;

b.      documentazione tecnica prevista dall’articolo 13 del presente regolamento;

c.       relazione contenente lo studio sugli effetti urbanistici, territoriali e ambientali dell’opera, la descrizione del progetto ed i dati necessari per prevedere, individuare, valutare e prevenire i principali effetti che l’attuazione del programma può avere sull’ambiente;

d.      relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.

Art. 9

Gruppo tecnico di valutazione

1.      Per garantire una efficace valutazione dei Programmi annuali, in relazione a tutti gli aspetti interessati, nonché per valutare gli effetti che l’attuazione del programma può avere sull’ambiente, viene istituito presso lo Sportello Unico per le attività produttive, il Gruppo Tecnico di Valutazione di impatto ambientale.

2.      Il Gruppo Tecnico di Valutazione di impatto ambientale  è coordinato dal Responsabile dello Sportello Unico delle attività produttive ed è costituito dai responsabili dei servizi Gestione del Territorio e Pianificazione Urbanistica nonché A.R.P.A.T. e U.S.L.

3.      I Programmi annuali vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune. Con la pubblicazione viene fissato un termine massimo di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, entro il quali chiunque ne abbia interesse possa presentare osservazioni. Il proponente di Programma annuale, entro quindici giorni dall’avvenuto deposito, provvede a propria cura e spese a dare avviso dell’avvenuto deposito su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

4.      Il Gruppo Tecnico di valutazione di impatto ambientale valuta i Programmi entro novanta giorni successivi al 30 settembre.

5.       Il Gruppo Tecnico di valutazione di impatto ambientale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una sola volta e, comunque, entro il 30 ottobre. In tal caso i termini vengono interrotti. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini richiesti, il programma verrà archiviato.

6.      La Regione e il Comune promuovono accordi con i gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, precedentemente al termine previsto dall’art. 5 comma 3 della L.R. n.54/2000 per la presentazione da parte degli stessi del programma di sviluppo. Unitamente al citato programma di sviluppo, i gestori presentano un riepilogo delle autorizzazioni ad essi eventualmente rilasciate ai sensi dell’art. 6 della stessa legge regionale.

7.      I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare al Comune, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive,  tutti gli impianti già installati nel territorio comunale,

8.      La giunta approva il programma entro quindici giorni dal rilascio della valutazione di impatto ambientale positiva.

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Capo IV

Autorizzazioni

Art. 10

Denuncia degli impianti amatoriali

1.      Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento i privati titolari di impianti amatoriali aventi le caratteristiche di cui all’art. 1 devono provvedere alla denuncia dell’impianto al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

2.      La denuncia deve essere corredata da una descrizione delle caratteristiche dell’impianto (scheda tecnica) sulla base della modulistica predisposta dal Comune.

3.      I dati relativi agli impianti denunciati sono trasmessi alla Regione, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. d), della legge-quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e 5, comma 3, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54.

Art. 11

Autorizzazioni

1.      Le installazioni di nuovi impianti e le modifiche di quelli esistenti sono sottoposte a autorizzazione comunale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 . Il rilascio dell’ autorizzazione dovrà essere accompagnato da opportuna convenzione che disciplini gli obblighi dei gestori e fissi le opportune garanzie fideiussorie per gli adempimenti di detti obblighi.

2.      Il provvedimento di cui al precedente comma è emanato dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

3.      Per gli impianti esistenti che non abbiano a suo tempo ottenuto il parere favorevole dell’A.R.P.A.T. e della Azienda U.S.L. deve essere richiesta la autorizzazione di cui alla legge regionale n. 54/2000 entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento; perché l’impianto possa continuare a funzionare deve ottenere l’autorizzazione entro quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

4.      In ogni caso, entro i termini di cui all’art. 11 della legge regionale 6 aprile 2000, n.54, anche gli impianti esistenti devono ottenere l’autorizzazione di cui al presente regolamento.

5.      Gli impianti con potenza inferiore a 5 Watt per la telefonia cellulare devono essere denunciati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento e devono rispettare in ogni caso i valori di riferimento di cui all’art.15 del presente regolamento.

Art. 12

Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione

1        Il procedimento per il rilascio della autorizzazione viene temporaneamente disciplinato dal Comune in attesa della definizione da parte della Regione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni stesse, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge regionale n. 54/2000.

2        La domanda per l’installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, corredata degli elaborati di cui all’art. 13 del presente regolamento. Il prescritto parere dell’A.R.P.A.T. viene richiesto direttamente dal Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che a sua volta lo invia alla Azienda U.S.L, insieme alla documentazione di progetto, per le valutazioni di competenza.

3        Il SUAP controlla al ricevimento la completezza della domanda ed entro trenta giorni dal ricevimento della stessa può richiedere, se necessaria, l’eventuale documentazione integrativa dando comunicazione motivata al richiedente dell’eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

4        Il Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, rilascia l’autorizzazione di cui all’art. 11 del presente regolamento entro 3 mesi dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi oltre che dei pareri dell’A.R.P.A.T. e della Azienda U.S.L.

5        In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l’autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dal termine di scadenza del potere del Ministero dei beni culturali di annullare la autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99.

6        In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico architettonico e monumentale di cui al comma precedente l’autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni dal parere favorevole della S.B.A.A.A.S. 

7        Prima della messa in funzione dell’impianto deve essere attestata dall’A.R.P.A.T. la conformità dello stesso al progetto presentato.

Art. 13

Progettazione

1.      Al fine di ottenere l’autorizzazione i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso in cui l’intervento interessi immobili vincolati deve essere prevista una copia aggiuntiva per la S.B.A.A.A.S. mentre se l’intervento ricade nell’area del parco le copie devono essere complessivamente sette.

2.      La documentazione necessaria è la seguente:

    scheda tecnica dell’impianto;

    estratto del P.R.G. vigente dell’area interessata;

    estratto catastale dell’area circostante l’impianto;

    planimetria aggiornata dell’area circostante l’impianto in scala opportuna con l’individuazione degli immobili siti nell’area interessata all’installazione dell’impianto fino ad un raggio di 300 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l’altezza e la destinazione d’uso;

    documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;

    relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;

    elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;

    segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell’impianto.

3.      Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o di telefonia cellulare nel raggio di 100 m. dalla S.R.B..

Art. 14

Installazioni provvisorie

1.      Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti al di fuori della aree sensibili di tipo b) solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell' A.R.P.A.T. e dell’Azienda U.S.L. e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni.

2.      Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art.18 del presente regolamento.

3.      Gli impianti provvisori devono rispettare in ogni momento i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità e le norme tecniche poste dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n.36 e dal presente regolamento.

4.      Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, viene incamerata la cauzione, da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a € 25.822,84, e viene emanata ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura dell'Amministrazione e a spese del gestore.

Capo V

Obiettivi di qualità e risanamento ambientale

Art.15

Valori di riferimento

1.      Il Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le  migliori tecnologie disponibili.

2.      Nelle aree sensibili di tipo b) di cui all’art. 5 del presente regolamento, per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità di 0.5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia generale e di 3 V/m per tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della legge regionale n. 54/2002, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 12 del 16 gennaio 2002.

Art. 16

Risanamento degli impianti

1.      In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381 e dei valori di cui all’art. 4, comma 2, dello stesso D.M., il gestore deve provvedere, ove necessario, a propria cura e spese, al risanamento dell’impianto

2.      Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3.      Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all’installazione di nuovi impianti.

4.      L’avvenuto risanamento deve essere provato tramite un’attestazione dell’A.R.P.A.T. relativa alle nuove caratteristiche dell’impianto.

Art. 17

Risanamento degli impianti nelle aree sensibili

1.      Per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) le azioni di risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l’impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai Gestori e accettate dai Comuni.

2.       Per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b), il raggiungimento degli obiettivi di qualità deve avvenire secondo le seguenti modalità: per gli impianti fissi per telefonia cellulare, il valore di 3 V/m entro un anno dalla pubblicazione della delibera del consiglio regionale n. 12 del 16.1.2002  e l’obiettivo di qualità di 0.5 V/m entro tre anni, per tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della L.R. n.54/2000, il valore di 3 V/m entro tre anni dalla pubblicazione della delibera del consiglio regionale n. 12 del 16.1.2002.

3.      Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b), qualora superino l’obiettivo di qualità previsto, devono essere risanati con le procedure e le modalità di cui ai commi 2,3 e 4 dell’art. precedente. Viene ordinata la rilocalizzazione degli impianti suddetti qualora per motivi tecnici, non sia possibile garantire l’obiettivo di qualità previsto. La rilocalizzazione è obbligatoria qualora si sia in presenza di asili, scuole, ospedali, case di cura, aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità abitativa.

Capo VI

Controllo del territorio

Art. 18

Controlli e monitoraggio

1.      Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza trimestrale, effettuati dall’A.R.P.A.T. su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale e dei valori di riferimento di cui al presente regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell’autorizzazione.

2.      I gestori devono garantire all’Amministrazione le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo. L’importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti appartenenti a ciascun gestore, viene determinato annualmente con atto del dirigente.

3.      A questo scopo i gestori devono mantenere costantemente in vita una garanzia fidejussoria secondo le modalità e per un importo stabilito con atto del dirigente.

4.      Almeno un impianto per gestore è sottoposto ad un programma di monitoraggio in continuo, con apparecchiature acquistate dal Comune con risorse del gestore e gestite dagli organismi preposti al controllo ambientale. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall’Amministrazione che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell’impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.

5.      I dati delle misure devono essere a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

6.      Almeno un impianto per gestore deve essere munito di un dispositivo automatico di controllo della potenza, acquistato dal comune con risorse del gestore e gestito dall’A.R.P.A.T., che disattivi l’impianto stesso se la potenza supera quella dichiarata in sede di progetto.

Art. 19

Sanzioni amministrative

1.      Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell’autorizzazione di cui all’art.11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 10.000; in tal caso, l’amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell’esercizio dell’impianto.

2.      L’inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall’Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa di € 10.000. In tal caso, l’amministrazione comunale ordina la sospensione dell’autorizzazione per due mesi.

3.      La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell’autorizzazione rilasciata, ed all’immediata cessazione dell’attività.

4.      In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381 e dei valori di cui all’art. 4, comma 2, dello stesso D.M viene applicata la sanzione amministrativa di € 20.000; l’amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all’immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.

5.      In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di € 40.000; viene ordinata la cessazione immediata dell’attività e viene revocata l’autorizzazione.

6.      In caso di mancato raggiungimento dei valori di riferimento nei termini previsti dall’art. 17, commi 2, viene irrogata una sanzione amministrativa di € 10.000 per ogni impianto. Trovano inoltre applicazione i commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

7.      L’inadempimento entro i termini previsti degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l’applicazione di una sanzione pari a €. 10.000.

8.      In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l’obbligo previsto deve essere adempiuto.

9.      In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di € 20.000.

10.  Nei casi previsti dal comma precedente viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.

11.  Nel caso di inadempimento di obblighi previsti da ordinanze comunali da parte di titolari di impianti amatoriali, le sanzioni previste dal presente articolo sono ridotte ad un quarto.

12.  Nei casi previsti dagli art. 5, comma 2 e 17, comma 1, le sanzioni previste ai commi 7 e 9 sono ridotte alla metà.

13.  La mancata denuncia degli impianti esistenti ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente regolamento, comporta l’irrogazione di una sanzione pari e € 10.000. In caso di più violazioni, l’importo complessivo della sanzione non può superare € 100.000.

14.  La mancata denuncia degli impianti con potenza inferiore a 5 Watt comporta l’applicazione di una sanzione pari a € 5.000 e la cessazione dell’attività dell’impianto non denunciato per un massimo di 90 giorni.

15.  La mancata denuncia degli impianti amatoriali, ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento, comporta l’irrogazione di una sanzione pari a € 1.000.

16.  Nel caso previsto dal comma precedente, l’amministrazione comunale fissa con ordinanza un termine, non superiore a tre mesi, per adempiere, decorso il quale l’impianto può essere rimosso.